Né può la remission della causa ritardarsi col precetto d’esser il reo notorio ladrone, e grassator di pubbliche strade; mentre, per esser di giurisdizione addicativa, dee altresì al suo giudice cōpetente rimettersi. Né meno il giudice ordinario dee dagli oficiali subalterni della Dogana riconoscer la facultà, che tengono da detto lor Tribunale; e però avendo ricusato la Reg. Udienza di Contado di Molisi rimettere alla Regina Dogana alcuni cittadini di Capracotta, che con armi, e suono di campane aveano carcerato un commessario, e ferito due giurati, ch’erano andati ad intimare alcune previsioni di detto commessario, col motivo, che detto Regio Doganiere dovesse dimandar la remissione, mediante procura, e che dovesse far dichiarazione sopra di essa, come si costuma in ogni giudizio, si ordinò dalla Regia Camera ad istanza di Alfonso Caracciolo doganiero.
Stefano Di Stefano, “La ragion pastorale”, Roselli 1731